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Capo
III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione
I
Raccolta e requisiti dei dati
Art.
9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
1-bis.
Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca
scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per
i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può
essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi
ultimi scopi.
Art.
10
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art.
11
Consenso
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente,
e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12
Casi di esclusione del consenso
1.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo,
ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o
di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In
tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
13
Diritti dell'interessato
1. In
relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per
ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
3. I
diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio
dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Art.
14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I
diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in
base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per
lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto
di cui alla medesima lettera h).
2.
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione
III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art.
15
Sicurezza dei dati
1.I dati
personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
2. Le
misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le
misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma
2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art.
16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In
caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante
la loro destinazione.
2. I
dati possono essere:
a)
distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla
lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia
di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
Art.
17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione
o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate
dalla legge.
Art.
18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione
IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art.
19
Incaricati del trattamento
1.
Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali
da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art.
20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con
il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per
la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti
del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed
in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato
con decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, nonché tra
società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate
sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati
sono stati raccolti.
2.
Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono
altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
1, lettera e).
3. Il
Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La
comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)
qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica
o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
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