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Capo
VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art.
29
Tutela
1.
I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita
l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno
a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile.
La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata
la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è
sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso
abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei
casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non
preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di
violazione dell'articolo 9.
Capo
VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art.
30
Istituzione del garante
1.
È istituito il Garante per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito
un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri
sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano
esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta
la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni
ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art.
31
Compiti del garante
1. Il
Garante ha il compito di:
a) istituire
e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o
delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati
ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne
il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV
della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono
ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,
è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il
termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con
altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione
del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato
membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti
all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il
settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.
Art.
32
Accertamenti e controlli
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi
di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei
dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento
o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al
medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione
al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo
sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative
modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli
eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli
accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato
dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato,
a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo
10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della verifica,
il membro designato può farsi assistere da personale specializzato
che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6.
Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente
e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
Art.
33
Ufficio del Garante
1. Alle
dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede
di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto
di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni
di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura
non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.
1-bis. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento
secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in
servizio alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per
gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma
6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale
è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di
entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di
cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio.
Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra
il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata
della predetta indennità di funzione.
1-ter.
L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui
al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità
di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater.
Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato
nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli
e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione,
il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione
dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8
maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies.
In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle
norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità,
ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 4.
1-sexies.
All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra
le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite
ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria
è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro,
di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le
indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto
del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema.
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate
ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non
più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica
e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie
previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di
dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque
unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria.
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