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Capo
VIII
SANZIONI
Art.
34
Omessa o infedele notificazione
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non
rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma
1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art.
35
Trattamento illecito di dati personali
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi
a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica
o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
è da uno a tre anni.
Art.
36
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art.
37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi
4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38
Pena accessoria
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa
la pubblicazione della sentenza.
Art.
39
Sanzioni amministrative
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma
1, lettera i) e 32.
Capo
IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art.
40
Comunicazioni al garante
1.
Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993,
n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41
Disposizioni transitorie
1.
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998
le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal
1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè
per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3,
ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e
all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte
dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e
fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative
e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono
essere date entro il 30 novembre 1997.
Art.
42
Modifiche a disposizioni vigenti
1.
L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 -
Controlli
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e
dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati
e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni
di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio
può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, è sostituito dal seguente:
"1.
è istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, è sostituito dal seguente:
"1.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per
il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998".
4.
Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993,
n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono
sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art.
43
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile
1981, n. 121.
Capo
X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art.
44
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45
Entrata in vigore
La
presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
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